Per le operazioni sottoposte al regime di inversione contabile l’AdE distingue i casi di reverse interno da quelli di reverse esterno.
L’Agenzia delle Entrate ha infatti specificato che per gli acquisti interni per i quali l’operatore IVA italiano riceve una fattura elettronica riportante la natura “N6” in quanto l’operazione è effettuata in regime di inversione contabile, l’adempimento contabile previsto dalle disposizioni normative in vigore prevede una “integrazione” della fattura ricevuta con l’aliquota e l’imposta dovuta e la conseguente registrazione della stessa ai sensi degli articoli 23 e 25 del d.P.R. n. 633/72.
Con la circolare n. 13/E del 2 luglio 2018, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che una modalità alternativa all’integrazione della fattura può essere la predisposizione di un altro documento, da allegare al file della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per l’integrazione sia gli estremi della stessa.
Tale integrazione potrà anche risultare (secondo AssoSoftware , in attesa che l’AdE eventualmente la confermi) dalla stampa dei dati di integrazione all’interno del registro delle fatture, non essendo necessaria la predisposizione di un altro documento che conterrebbe di fatto gli stessi dati.
Per quanto riguarda le fatture in reverse charge interno, come da FAQ presenti su AdE, è in alternativa possibile predisporre un’auto-fattura elettronica che potrà essere inviata in via facoltativa e non obbligatoria al SdI al fine di procedere con la conservazione elettronica della stessa.
Quest’ultima soluzione, ancorché possibile, non sembra essere la soluzione più rapida e quindi non ci sentiamo di consigliarla. Pertanto, ritenendo sufficiente la precedente modalità operativa, le procedure Sistema Professionista e Fattura SMART non saranno modificate per quest’ultima modalità operativa.